abolizione delle vidimazioni


 

Not.  Gaetano Petrelli

 

L’articolo 8 della legge 18 ottobre 2001 n. 383 (in G.U. n. 248 del 24.10.2001) ha modificato l’art. 2215 del codice civile, nonche’ l’art. 39, comma 1, del D.P.R. 633/1972 in materia di IVA, e l’art. 22, comma 1, del D.P.R. 600/1973 in materia di imposte sui redditi.

 

Per effetto di tali modifiche:

1.      il libro giornale ed il libro inventari non devono piu’ essere obbligatoriamente vidimati;

2.      lo stesso vale per i libri contabili obbligatori ai fini delle imposte dirette e sul valore aggiunto;

3.      i suddetti libri devono essere sempre numerati progressivamente (ma, come chiarito dalla circolare n. 92/E del 22 ottobre 2001, non e’ piu’ richiesta la numerazione preventiva per blocchi di pagine, essendo sufficiente l’attribuzione di un numero progressivo al momento della stampa e quindi dell’uso della pagina) possono comunque essere volontariamente presentati per la vidimazione, nel qual caso continuano ad applicarsi le regole e le modalita’ previgenti;

4.      rimane obbligatoria la vidimazione iniziale dei libri sociali obbligatori, di cui all’art. 2424 c.c.

 

Trattandosi di libri ex  art. 2214 c.c., tenuti da soggetti diversi dalle societa’ di capitali, in caso di vidimazione e’ dovuta l’imposta di bollo di euro 20,66 (lire 40.000) (invece che di euro 10,33, o lire 20.000) per ogni cento pagine o frazione.

 

Quanto agli estratti autentici di libri non vidimati, occorre rilevare che:

1.      e’ sempre possibile rilasciare l’estratto autentico del libro non vidimato, con la precisazione nel corpo dell’estratto (che appare assolutamente opportuna) che trattasi di un libro non vidimato;

2.      qualche dubbio sorge in ordine all’efficacia probatoria dei libri non vidimati, alla luce delle disposizioni dell’art. 2710, c.c., e 634, c.p.c.; ciò potrebbe far ritenere opportuna, ai fini suddetti, una vidimazione volontaria dei libri in esame.